PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Aree destinate ai fumatori).

      1. Negli ambienti chiusi aperti al pubblico, come definiti ai sensi del comma 2, e nelle strutture private di seguito indicate, devono essere istituite apposite aree destinate ai fumatori:

          a) stazioni di trasporto pubblico, ivi comprese quelle portuali, marittime e aeroportuali;

          b) strutture destinate allo svolgimento di attività educativa, sportiva, ricreativa, culturale, congressuale, di spettacolo e di ritrovo;

          c) esercizi commerciali e di ristorazione e qualsiasi altro locale in cui si somministrano alimenti e bevande;

          d) locali destinati ad uso comune di alberghi, pensioni e locande.

      2. Ai fini della presente legge, per ambienti chiusi aperti al pubblico si intendono gli ambienti chiusi ai quali la generalità degli amministrati e degli utenti accede senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti dai rispettivi responsabili.

Art. 2.
(Requisiti delle aree destinate ai fumatori).

      1. Le aree destinate ai fumatori di cui all'articolo 1 sono indicate mediante l'affissione di appositi cartelli e devono rispondere ai seguenti requisiti:

          a) rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli incendi e di igiene degli ambienti e, in particolare, delle disposizioni di cui al decreto legislativo

 

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19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

          b) adeguata distanza dagli ambienti nei quali vige il divieto di fumare;

          c) installazione e corretto funzionamento di impianti di condizionamento, di ventilazione e di depurazione, idonei ad assicurare il costante ricambio dell'aria.

      2. I requisiti di idoneità degli impianti e di adeguatezza del condizionamento della ventilazione e della depurazione dell'aria di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, sono definiti con regolamento del Ministro della salute, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
(Obblighi).

      1. L'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2 fa capo ai soggetti investiti della responsabilità delle strutture private interessate, negli ambiti di rispettiva competenza.

Art. 4.
(Finanziamenti).

      1. I pubblici esercizi, come definiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e in quelli successivi, usufruiscono di un credito di imposta pari al 20 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30

 

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agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, tale da assicurare un corrispondente maggiore gettito annuo.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore decorsi nove mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.